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Sez. L, Sentenza n. 447 del 29/01/1977 (Rv. 383996 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - CCNL 7 LUGLIO 1967 PER L'INDUSTRIA PETROLIFERA - SOMME CORRISPOSTE PER CONGEDO MATRIMONIALE - COMPUTABILITA - INDENNITA PER LA RISCOSSIONE DI PAGAMENTI IN DENARO - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383996-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - CCNL 7 LUGLIO 1967 PER L'INDUSTRIA PETROLIFERA - SOMME CORRISPOSTE PER CONGEDO MATRIMONIALE - COMPUTABILITA - INDENNITA PER LA RISCOSSIONE DI PAGAMENTI IN DENARO - RILEVANZA - LIMITI.*

Ai sensi e sotto il vigore degli artt 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955 n 797 (testo unico sugli assegni familiari), nella retribuzione assoggettata a contributi obbligatori, in favore degli enti previdenziali ed assistenziali (nella specie, INAM), vanno compresi non soltanto gli emolumenti che trovano riscontro in una specifica prestazione del lavoratore, ma anche tutte le somme che il datore di lavoro versi in adempimento di obblighi imposti da leggi o da convenzioni, e che abbiano origine e titolo nel contratto di lavoro, con le sole eccezioni di cui alla lettera b) del terzo comma del citato art 27. Nell'indicata retribuzione imponibile, pertanto, vanno computate le somme che il datore di lavoro, in forza di patti collettivi (nella specie, artt 36 e 41 del CCNL del 7 luglio 1967 per i dipendenti dell'industria petrolifera), corrisponda per 'congedo matrimonialè, in aggiunta a quanto erogato per il medesimo titolo da istituti mutualistici, nonche le somme che versi a titolo di 'indennita per la riscossione di pagamenti in denarò, ove tale compenso, ricollegandosi esclusivamente alla natura delle mansioni svolte dal dipendente, e non anche all'assunzione da parte dello stesso di un rischio per errori contabili, non sia equiparabile alla 'indennita di cassà, che il n 5 del citato art 27 lettera b) terzo comma esclude dal coacervo retributivo. (V 3847/75, mass n 378081; (V 1286/75, mass n 374784; (V 500/75, mass n 373798).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Contr. Coll. 07/07/1967 num. 36, Contr. Coll. 07/07/1967 num. 41, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)