Sez. 4, Sentenza n. 43017 del 12/10/2011 Ud. (dep. 22/11/2011) Rv. 251004 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento dello stato di ebbrezza - Modalità - Necessità dell'uso dell'etilometro - Limiti - Ricorso a qualsiasi elemento sintomatico - Possibilità - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, detto stato può essere desunto, anche nella vigenza del sopravvenuto regime sanzionatorio, da elementi sintomatici: peraltro, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave. (Fattispecie nella quale, in difetto di significativi, concreti ed univoci elementi fattuali per ritenere sussistente nell'organismo dell'imputato, al momento del controllo, un tasso alcolemico superiore a 0, 8 g/l, il fatto addebitatogli è stato ricondotto all'ipotesi meno grave, all'epoca di commissione prevista e punita come contravvenzione, e successivamente depenalizzata).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Decreto Legge 03/08/2007 num. 117 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 02/10/2007 num. 160 art. 5, Legge 24/07/2008 num. 125 art. 4 com. 1, Legge 29/07/2010 num. 120 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)