Sez. 4, Sentenza n. 47378 del 21/10/2008 Ud. (dep. 19/12/2008) Rv. 242765 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento dello stato di ebbrezza - Modalità - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, pur dopo le modifiche apportate all'art. 186 cod. strada dall'art. 4 comma primo, lett. d) D.L. n. 92 del 2008, conv. con mod. in L. n. 125 del 2008, lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale; tuttavia, in difetto dell'accertamento tecnico, l'affermazione di responsabilità deve essere limitata, in ossequio al principio del "favor rei", alla meno grave ipotesi di cui alla lett. a).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Decreto Legge 03/08/2007 num. 117 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 4 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 02/10/2007 num. 160 art. 5, Legge 24/07/2008 num. 125 art. 4 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)