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Sez. 4, Sentenza n. 28787 del 09/06/2011 Ud. (dep. 19/07/2011) Rv. 250714 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento dello stato di ebbrezza - Modalità.
Stato
decisa il 2011-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250714-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'art. 186 Cod. strada, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l'ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Decreto Legge 03/08/2007 num. 117 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 4 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 02/10/2007 num. 160 art. 5, Legge 24/07/2008 num. 125 art. 4 com. 1 lett. D, Legge 29/07/2010 num. 120 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)