Sez. 6, Sentenza n. 5655 del 07/03/1997 Ud. (dep. 13/06/1997) Rv. 209312 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Fissazione della durata delle operazioni - Competenza del P.M. - Sussistenza - Decreto emesso in via di urgenza dal P.M. - Potere del G.I.P. investito della convalida di ridurre il termine di durata fissato nel decreto - Esclusione - Conseguenze di tale non consentita rideterminazione del termine di durata - Deve considerarsi come non apposta - Utilizzabilità delle intercettazioni effettuate in tutto l'arco temporale determinato nel decreto del P.M. - Legittimità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di intercettazioni telefoniche, la durata delle operazioni di intercettazione, entro i limiti previsti dalla legge, è rimessa esclusivamente al pubblico ministero, come espressamente previsto dall'art. 267, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Al giudice per le indagini preliminari non compete invece determinare nel provvedimento autorizzativo tale durata, fatta eccezione del caso di proroga del termine di durata, in relazione al quale il legislatore ha ragionevolmente devoluto al giudice la valutazione della necessità di comprimere, oltre il termine ordinario, la sfera di riservatezza delle comunicazioni private. Pertanto, nel caso in cui il giudice, nel provvedimento di convalida del decreto emesso in via di urgenza dal pubblico ministero, abbia illegittimamente ridotto il termine di durata indicato nel decreto, tale erronea indicazione deve ritenersi come non apposta, con la conseguenza che le intercettazioni effettuate per tutto il periodo determinato nel decreto del pubblico ministero sono pienamente utilizzabili. (Fattispecie in cui il P.M., vertendosi in tema di indagini attinenti a delitti di criminalità organizzata, aveva in via di urgenza emesso il decreto che disponeva le intercettazioni fissando la durata massima di quaranta giorni, a norma dell'art. 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, mentre il G.I.P., nel convalidare tale decreto, aveva rideterminato in quindici giorni la durata delle operazioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)