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Sez. 1, Sentenza n. 5315 del 01/06/1999 (Rv. 526905 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Operazioni relative a mutui concessi a favore della piccola industria e dell'artigianato - Disciplina ex art. 20 della legge n. 623 del 1959 - Carattere eccezionale.
Stato
decisa il 1999-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526905-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

La disposizione dell'art. 20 della legge n. 623 del 1959 - che, in deroga all'art. 67 legge fall., esclude l'esperibilità dell'azione revocatoria con riguardo a mutui concessi dagli istituti di credito a medio termine o concessi dagli stessi istituti mediante utilizzo di fondi statali o della garanzia dello Stato - costituisce una disposizione eccezionale, operante con esclusivo riferimento ai finanziamenti destinati ad incentivare i settori produttivi considerati dalla legge stessa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 30/07/1959 num. 623 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)