Sez. 1, Sentenza n. 5315 del 01/06/1999 (Rv. 526905 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Operazioni relative a mutui concessi a favore della piccola industria e dell'artigianato - Disciplina ex art. 20 della legge n. 623 del 1959 - Carattere eccezionale.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
La disposizione dell'art. 20 della legge n. 623 del 1959 - che, in deroga all'art. 67 legge fall., esclude l'esperibilità dell'azione revocatoria con riguardo a mutui concessi dagli istituti di credito a medio termine o concessi dagli stessi istituti mediante utilizzo di fondi statali o della garanzia dello Stato - costituisce una disposizione eccezionale, operante con esclusivo riferimento ai finanziamenti destinati ad incentivare i settori produttivi considerati dalla legge stessa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 30/07/1959 num. 623 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)