Sez. 1, Sentenza n. 806 del 14/03/1988 Cc. (dep. 12/04/1988) Rv. 178117 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PREGIUDIZIALITÀ DEL PROCEDIMENTO PENALE - ESCLUSIONE - PROCEDIMENTO PENALE DEFINITO DA SENTENZA ASSOLUTORIA CON FORMULA PIENA - EFFETTI NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PREGIUDIZIALITÀ DEL PROCEDIMENTO PENALE - ESCLUSIONE - PROCEDIMENTO PENALE DEFINITO DA SENTENZA ASSOLUTORIA CON FORMULA PIENA - EFFETTI NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE.*
Benché non sussista rapporto di pregiudizialità tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, tuttavia, ove nel corso di quest'ultimo intervenga, nei confronti del prevenuto, una sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso, il giudice della prevenzione deve tenerne conto, per l'effetto del giudicato penale in tutti gli altri giudizi, sempre che il fatto sia identico e che non sussistano altri elementi, diversi da quelli valutati dal giudice penale, sui quali fondare un autonomo giudizio di pericolosità sociale. (V mass n 174886).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)