Sez. 1, Sentenza n. 4106 del 15/12/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174886 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PREGIUDIZIALITÀ DEL PROCESSO PENALE - ESCLUSIONE - PROCEDIMENTO PENALE CONCLUSO DA ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - GIUDICE DELLA PREVENZIONE - ACCERTAMENTO DA COMPIERE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PREGIUDIZIALITÀ DEL PROCESSO PENALE - ESCLUSIONE - PROCEDIMENTO PENALE CONCLUSO DA ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - GIUDICE DELLA PREVENZIONE - ACCERTAMENTO DA COMPIERE.*
In tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, sebbene debba escludersi un'ipotesi di pregiudizialità tra l'uno e l'altro, tuttavia, allorquando il giudice penale conclude il procedimento con un'assoluzione perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato, ferma restando l'autonomia dei due procedimenti, il giudice della prevenzione dovrà verificare se nel procedimento penale si sia tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti nel procedimento di prevenzione e se in quest'ultimo non esistano altri elementi che - da soli o collegati agli altri acquisiti nel procedimento penale - risultino sintomatici di pericolosità sociale per i quali siano rimasti ignoti al giudice penale, ma che siano invece portati a conoscenza e così valorizzati dal giudice della prevenzione, sicché quest'ultimo sarà obbligato ad una indagine e ad una analisi più penetrante del materiale indiziante offertogli. (V mass n 170425; (V mass n 167750; (V mass n 166231).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)