Sez. 1, Sentenza n. 3248 del 08/10/1990 Cc. (dep. 30/10/1990) Rv. 185587 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - PROCEDIMENTO - AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE RISPETTO AL PROCESSO PENALE - ECCEZIONE: RICHIESTA DI MISURA DI PREVENZIONE ED AZIONE PENALE FONDATE SULLE MEDESIME FONTI PROBATORIE - NECESSITÀ DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE SINO ALLA DEFINIZIONE DI QUELLO PENALE - SUSSISTENZA - COMPETENZA AD ACCERTARE IL NESSO DI PREGIUDIZIALITÀ - APPARTIENE AL GIUDICE DI MERITO INVESTITO DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - PROCEDIMENTO - AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE RISPETTO AL PROCESSO PENALE - ECCEZIONE: RICHIESTA DI MISURA DI PREVENZIONE ED AZIONE PENALE FONDATE SULLE MEDESIME FONTI PROBATORIE - NECESSITÀ DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE SINO ALLA DEFINIZIONE DI QUELLO PENALE - SUSSISTENZA - COMPETENZA AD ACCERTARE IL NESSO DI PREGIUDIZIALITÀ - APPARTIENE AL GIUDICE DI MERITO INVESTITO DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE.*
Pur essendo indiscutibile l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale anche nel caso in cui il primo sia promosso nei confronti di un soggetto indiziato di appartenere ad associazione per delinquere di tipo mafioso o assimilata e nel secondo lo stesso soggetto sia imputato del delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen. - avuto riguardo alla diversità dei presupposti, del tipo di prova e delle finalità che distingue il primo dal secondo - tuttavia, quando la richiesta di misura di prevenzione e l'Azione penale siano fondate in concreto sui medesimi elementi di fatto e, in particolare, sulle medesime fonti probatorie - per evidenti esigenze di economia processuale e, soprattutto, al fine di evitare la formazione di giudicati contraddittori sugli stessi fatti - il processo di prevenzione deve essere sospeso fino alla definizione del processo penale. Il suddetto principio, già implicito nel sistema risultante dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e dalle sue successive modificazioni, è stato espressamente formulato nell'art. 23 bis, comma terzo, della legge n. 646 del 1982, introdotto con l'art. 9 della legge n. 55 del 1990. L'accertamento del nesso di pregiudizialità - dipendenza tra il procedimento di prevenzione e il processo penale - postulando un'indagine sulla identità o meno degli elementi di fatto posti a fondamento, rispettivamente, della richiesta di misura di prevenzione e dell'Azione penale - è istituzionalmente rimesso alla Competenza del giudice di merito investito del procedimento di prevenzione, il quale soltanto - ove ritenga che tale accertamento sia positivo - ha il potere di sospendere il procedimento pendente davanti a lui fino alla definizione del processo. (V mass n 183083, ed ivi citate; (V mass n 178117; (V mass n 177350; (V mass n 176554; (V mass n 174447; (V sez. 1, cc. 27 settembre 1990, n. 2996).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 23 bis CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)