Sez. 3, Sentenza n. 13730 del 12/01/2016 Ud. (dep. 06/04/2016) Rv. 266955 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Reato paesaggistico - Condono ambientale - Accertamento di compatibilità paesaggistica - Automatica non punibilità del reato paesaggistico - Esclusione - Fattispecie.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
In tema di reati paesaggistici, il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'applicazione del cosiddetto condono ambientale. (Fattispecie relativa alla realizzazione di un intervento edilizio che comportava l'aumento di superfici utili e volumi, con conseguente ritenuta inapplicabilità del condono ambientale nonostante l'intervenuto rilascio del parere di compatibilità paesaggistica).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 15/12/2004 num. 308 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)