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Sez. 1, Sentenza n. 5480 del 02/11/1995 Cc. (dep. 12/07/1996) Rv. 205318 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato | Abolizione intervenuta prima della sentenza irrevocabile di condanna - Ostatività alla pronuncia di revoca - Esclusione, a condizione che l'effetto abrogativo non sia subordinato a indagini valutative - Applicazione in tema di stupefacenti.
Stato
decisa il 1995-11-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205318-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato

In tema di revoca della sentenza per "abolitio criminis", ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., pur dovendosi ritenere che l'istituto possa operare anche quando l'"abolitio criminis" sia intervenuta prima ancora della sentenza irrevocabile di condanna, deve tuttavia escludersi la detta operatività nel caso in cui essa richieda, da parte del giudice dell'esecuzione, non un riscontro meramente ricognitivo dell'intervenuta perdita di efficacia della norma incriminatrice applicata nel giudizio di cognizione, ma una indagine valutativa in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'ordinanza di revoca di una sentenza di condanna per violazione della legge sugli stupefacenti, osservando che, non risultando da detta sentenza la destinazione dello stupefacente ad esclusivo uso personale del condannato, un accertamento in tal senso non avrebbe potuto essere compiuto dal giudice dell'esecuzione, avuto anche riguardo al fatto che il condannato, nel corso del giudizio di cognizione, avrebbe avuto la possibilità di prospettare l'esistenza di elementi indicativi della suddetta destinazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 05/06/1993 num. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)