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Sez. L, Sentenza n. 4542 del 06/07/1983 (Rv. 429413 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429413-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - CONDIZIONI.*

Il lavoratore, per avere diritto alla qualifica superiore in base alle mansioni che di fatto assume di avere svolto, deve dimostrare la piena corrispondenza fra tali mansioni e quelle previste per la predetta qualifica ed in particolare che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato anche l'assunzione di quella responsabilità e l'Esercizio di quell'autonomia che sono proprie della qualifica rivendicata. (Conf 4662/78, mass n 394336; (Conf 86/77, mass n 383592; (Conf 2424/60, mass n 406138).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)