Sez. L, Sentenza n. 4542 del 06/07/1983 (Rv. 429413 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - CONDIZIONI.*
Il lavoratore, per avere diritto alla qualifica superiore in base alle mansioni che di fatto assume di avere svolto, deve dimostrare la piena corrispondenza fra tali mansioni e quelle previste per la predetta qualifica ed in particolare che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato anche l'assunzione di quella responsabilità e l'Esercizio di quell'autonomia che sono proprie della qualifica rivendicata. (Conf 4662/78, mass n 394336; (Conf 86/77, mass n 383592; (Conf 2424/60, mass n 406138).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)