Sez. L, Sentenza n. 86 del 10/01/1977 (Rv. 383592 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MANSIONI SUPERIORI - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MANSIONI SUPERIORI - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERIO.*
Nel caso in cui il lavoratore assuma di essere stato adibito a mansioni superiori e rivendichi, ai sensi dell'art 2103 cod civ, il riconoscimento della qualifica corrispondente, occorre considerare che la graduazione delle qualifiche implica anche un differente tipo di collaborazione con il datore di lavoro nel perseguimento del risultato finale che egli si e prefisso; al fine di accertare il fondamento della pretesa del lavoratore, quindi, puo rendersi necessario non solo individuare il complesso delle operazioni materiali in cui si concretizzano le mansioni che il lavoratore assume di avere svolto, ma anche stabilire se egli le abbia compiute con la responsabilita e l'autonomia proprie della qualifica rivendicata: in particolare, se l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, o se abbia comportato l'assistenza e il consiglio di altri dipendenti piu preparati o dello stesso datore di lavoro, essendosi rivelato non sufficiente l'Esercizio del normale potere gerarchico e di controllo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)