Sez. 1, Sentenza n. 10570 del 16/09/1992 (Rv. 478719 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Pagamento in corrispettivo di un bene entrato nel patrimonio del fallito - Revocatoria - Ammissibilità - Fattispecie.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
Nella revocatoria fallimentare di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, secondo comma, legge fall., il danno della massa consiste nella pura e semplice lesione del criterio della "par condicio creditorum". Pertanto, il presupposto oggettivo della revocatoria sussiste anche quando, contestualmente o meno al pagamento, entri nel patrimonio del fallito un bene, come controprestazione, sia che tale bene venga inventariato dagli organi del fallimento sia che esso venga consumato prima della dichiarazione di fallimento (nella specie, i pagamenti riguardavano canoni di leasing finanziario nonché il prezzo finale di riscatto del bene, il quale era stato inventariato dal fallimento e venduto ad un prezzo superiore a quello di riscatto, ma inferiore all'importo dei pagamenti oggetto dell'azione revocatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1741, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)