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Sez. 1, Sentenza n. 9908 del 12/11/1996 (Rv. 500510 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Danno presupposto nella revocatoria - Portata - Pagamento di canoni di leasing effettuati dall'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento - Revocatoria - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500510-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Nella revocatoria fallimentare di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, secondo comma, legge fall., il danno alla massa consiste nella pura e semplice lesione del criterio della "par condicio creditorum". Pertanto, il presupposto oggettivo della revocatoria sussiste anche riguardo al pagamento dei canoni di locazione finanziaria effettuati dall'imprenditore "in bonis", in relazione ad un contratto, stipulato per un bene necessario all'esercizio dell'impresa, cui sia subentrata la curatela (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che aveva respinto la domanda di revocatoria dei pagamenti in oggetto, sul presupposto che, essendo stati effettuati prima della dichiarazione di fallimento, doveva escludersi ogni presunzione di frode ai danni della massa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1741, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)