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Sez. 1, Sentenza n. 5499 del 14/06/1996 (Rv. 498085 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Violazioni in materia di commercio e lavorazione di sostanze alimentari - Sanzioni amministrative - Irrogazione - Autorità competente - Regione.
Stato
decisa il 1996-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498085-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

La competenza ad emettere l'ordinanza - ingiunzione di sanzioni amministrative in materia di commercio e lavorazione delle sostanze alimentari (nella specie, per violazione degli artt. 3 e 16 del d.P.R. 18 maggio 1982 n. 322 per avere il contravventore posto in vendita confezioni di carne bovina sottovuoto prive, nella etichettatura, delle indicazioni prescritte) compete alle Regioni, trattandosi di funzione amministrativa compresa tra quelle relative alla "assistenza sanitaria ed ospedaliera", demandate alla Regione dall'art. 27 lettera e) del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Riferimenti normativi: DPR 18/05/1982 num. 322 art. 3, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 16, DPR 24/07/1977 num. 616 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)