Sez. L - , Sentenza n. 3370 del 08/02/2017 (Rv. 643082 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Procedimento disciplinare - Obblighi di correttezza e buona fede - Dovere dell'incolpato di comunicare gli esiti dell'indagine penale - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In un rapporto di lavoro subordinato, non è possibile pretendere, quale comportamento secondo correttezza di cui all’art. 1175 c.c., che il dipendente tenga una condotta contraria ai propri interessi, quale quella di comunicare, nell'ambito di un procedimento disciplinare, l'intervenuto esercizio dell'azione penale nei suoi confronti, specie se in relazione a fatti strettamente connessi alla prestazione lavorativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Legge 30/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)