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Sez. L, Sentenza n. 13049 del 23/06/2016 (Rv. 640332 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Obbligo di informativa ex art. 33 del c.c.n.l. dell'11 luglio 1999 per i dipendenti delle aziende di credito - Ambito applicativo - Estensione a tutte le fasi del processo penale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640332-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di informazione, di cui all'art. 33 del c.c.n.l. dipendenti aziende di credito del 11 luglio 1999, è sufficiente che il lavoratore dia puntuale ed immediata notizia al datore di lavoro dell'esistenza di indagini penali preliminari nei suoi confronti o dell'inizio del procedimento penale a suo carico o della ricezione dell'informazione di garanzia, restando ogni altra pretesa di comunicazione estranea alla prescrizione contrattuale collettiva e insuscettibile di contestazione disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha cassato sul punto la sentenza di appello, che aveva ritenuto sanzionabile con il licenziamento il dipendente che non aveva informato il datore di lavoro dell'avvenuta proposizione dell'appello da parte del P.M. avverso la sentenza che lo aveva assolto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Contr. Coll. 11/07/1999 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)