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Sez. 3, Ordinanza n. 6672 del 19/03/2010 (Rv. 612308 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale - Opposizioni esecutive - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Prosecuzione del giudizio al solo fine del riparto delle spese.
Stato
decisa il 2010-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612308-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive, anche se proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, a meno che la situazione attiva, di cui il creditore si era affermato titolare e in virtù della quale aveva promosso l'esecuzione, abbia cessato di essere contestata e tra le parti si continui a discutere dell'esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l'azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)