Sez. 3, Sentenza n. 10132 del 25/06/2003 (Rv. 564572 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale - Opposizioni esecutive - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Prosecuzione del giudizio al solo fine del riparto delle spese.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive, anche se proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, a meno che la situazione attiva, di cui il creditore si era affermato titolare e in virtù della quale aveva promosso l'esecuzione abbia cessato di essere contestata, e tra le parti si continui a discutere dell'esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l'azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)