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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23410 del 15/10/2013 (Rv. 628628 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale - Opposizioni esecutive - Giudizio di cassazione - Impugnativa di pronunce dichiarative di cessazione della materia del contendere - Applicabilità della sospensione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628628-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive e all'eventuale giudizio di cassazione ad esse relativo anche quando l'impugnazione venga proposta, contestandosene il fondamento, avverso la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere (implicante, comunque, una pronuncia sulla pretesa esecutiva in contesa tra le parti) e sulla correlata statuizione riguardante le spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)