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Sez. 3, Sentenza n. 1713 del 26/09/1970 (Rv. 347659 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI TERMINI SCADENTI TRA IL PRIMO AGOSTO ED IL QUINDICI SETTEMBRE.*
Stato
decisa il 1970-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347659-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI TERMINI SCADENTI TRA IL PRIMO AGOSTO ED IL QUINDICI SETTEMBRE.*

La sospensione disposta dalla legge 14 luglio 1965 n 818, si applica soltanto ai termini che scadono tra il primo agosto e il quindici settembre. Nella specie e stato dichiarato inammissibile un ricorso proposto il 9 novembre 1966 contro una sentenza notificata il di 11 agosto 1966.*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)