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Sez. 3, Sentenza n. 48 del 08/01/1972 (Rv. 355728 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE DISPOSTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI COMPRESI TRA IL 1 AGOSTO ED IL 15 SETTEMBRE.*
Stato
decisa il 1972-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355728-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE DISPOSTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI COMPRESI TRA IL 1 AGOSTO ED IL 15 SETTEMBRE.*

La sospensione dei termini processuali di cui alla legge 14 luglio 1965, n 818 opera esclusivamente sui termini scaduti durante il periodo tassativamente stabilito (1 agosto - 15 settembre) e non anche su quelli che, pur ricadendo in parte nel periodo considerato, vengono a scadere dopo la data del 15 settembre. (Conf 1713'70, mass n 347659; 4028'69, mass n 344522).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)