diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 24627 del 07/04/2004 Cc. (dep. 31/05/2004) Rv. 228843 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Principio di specialità - Emissione di provvedimenti restrittivi - Esecuzione - Esclusione - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228843-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE

Sussiste l'interesse all'impugnazione anche da parte del soggetto nei cui confronti sia stata emessa ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere non eseguibile in mancanza del provvedimento di estradizione, risultando giuridicamente apprezzabile l'interesse dello stesso all'immediato controllo ed alla eventuale rimozione di un provvedimento cautelare, influente significativamente sulla procedura di estradizione suppletiva ed in ogni caso incidente negativamente sulla persona, sotto il profilo del pregiudizio, non solo morale o psicologico, ma spesso anche di natura patrimoniale, che la sola emissione del provvedimento cautelare comporta. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice del riesame che, accogliendo parzialmente il ricorso dell'indagato sotto il profilo della violazione del principio di specialità, aveva sospeso l'esecuzione della misura cautelare in carcere, senza entrare però nel merito del provvedimento impugnato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 720 com. 1, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)