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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12711 del 05/06/2014 (Rv. 631163 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratto con forma scritta "ad substantiam" - Mancata sottoscrizione - Produzione in giudizio dell'atto - Effetti - Perfezionamento del contratto - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631163-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", per il perfezionamento dell'accordo è necessario non solo che la produzione in giudizio del contratto avvenga su iniziativa del contraente che non l'ha sottoscritto, ma anche che l'atto sia prodotto per invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)