Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12711 del 05/06/2014 (Rv. 631163 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratto con forma scritta "ad substantiam" - Mancata sottoscrizione - Produzione in giudizio dell'atto - Effetti - Perfezionamento del contratto - Configurabilità - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", per il perfezionamento dell'accordo è necessario non solo che la produzione in giudizio del contratto avvenga su iniziativa del contraente che non l'ha sottoscritto, ma anche che l'atto sia prodotto per invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)