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Sez. 2, Sentenza n. 11409 del 16/05/2006 (Rv. 589319 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratto con forma scritta " ad substantiam " - Produzione in giudizio da parte del contraente che non l'ha sottoscritta - Effetti - Perfezionamento del contratto - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589319-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta " ad substantiam ", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta equivale a sottoscrizione, perfezionando il contratto, solo a condizione che l'atto sia stato prodotto al fine di invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)