Sez. 2, Sentenza n. 11409 del 16/05/2006 (Rv. 589319 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratto con forma scritta " ad substantiam " - Produzione in giudizio da parte del contraente che non l'ha sottoscritta - Effetti - Perfezionamento del contratto - Configurabilità - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta " ad substantiam ", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta equivale a sottoscrizione, perfezionando il contratto, solo a condizione che l'atto sia stato prodotto al fine di invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)