Sez. L, Sentenza n. 12505 del 26/08/2003 (Rv. 566269 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Lavoratori stagionali - Diritto di precedenza nell'assunzione - Natura - Inadempimento del datore di lavoro - Conseguenze - Risarcimento del danno - Liquidazione - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
I lavoratori che abbiano prestato attività a carattere stagionale con contratto a tempo determinato(nella specie nel settore turistico), ai sensi dell'art. 8 bis del d.l. n. 17 del 1983 (ora abrogato dall'art. 11, del d.lgs. n. 368 del 2001), hanno diritto (se hanno manifestato la volontà di esercitarlo nel termine previsto) ad essere preferiti come contraenti nel caso in cui il datore di lavoro decida di procedere a nuove assunzioni, pertanto, nel caso di assunzione di soggetti diversi, dall'inadempimento del datore di lavoro consegue, ai sensi dell'art. 1218 del cod. civ., il diritto al risarcimento del danno; nella liquidazione di tale danno non può non assumersi come parametro di riferimento quanto il lavoratore avrebbe ricevuto se fosse stato parte del contratto di lavoro stipulato con soggetti diversi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 8 bis, Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 11 art. 11, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)