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Sez. 3 - , Sentenza n. 4683 del 21/02/2020 (Rv. 656911 - 03)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE | Pluralità di fatti illeciti ascrivibili a diversi soggetti - Fatto costituente reato soltanto per un obbligato - Termine di prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c. - Applicabilità al solo obbligato penalmente responsabile - Citazione in sede penale, quale responsabile civile, del soggetto civilmente obbligato in forza di autonoma condotta - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656911-03

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE

In tema di obbligazioni derivanti da una pluralità di illeciti ascrivibili a differenti soggetti, qualora soltanto il fatto di un obbligato sia anche reato, mentre quelli degli altri costituiscano illeciti civili, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947, comma 3, c.c. per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato è limitata all'obbligazione nascente dal reato né, a tal fine, assume rilievo la citazione nel processo penale, quale responsabile civile, del soggetto obbligato civilmente per una condotta distinta ed autonoma da quella penalmente illecita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)