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Sez. 3, Sentenza n. 1493 del 10/03/1979 (Rv. 397838 - 01)

VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - A SCOPO DI GARANZIA - PATTO COMMISSORIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397838-01

VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - A SCOPO DI GARANZIA - PATTO COMMISSORIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Il divieto di patto commissorio non colpisce la vendita con patto di riscatto a scopo di garanzia, nella quale si ha un immediato trapasso di proprieta, che diviene definitivo in caso di mancata restituzione della somma mutuata dal venditore al compratore nel termine previsto per l'Esercizio del diritto di riscatto; esso colpisce unicamente la vendita simulata, e cioe il contratto con il quale le parti si accordano nel senso che il compratore-creditore diverra proprietario della cosa solo se nel termine stabilito non ottenga dall'altra parte il soddisfacimento del proprio credito, e cioe la restituzione della somma mutuata. (Conf 1104/78, mass n 390472; (Conf 1800/76, mass n 380582).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)