Sez. 1, Sentenza n. 3692 del 31/05/1986 (Rv. 446576 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONI RELATIVE ALLA DEMANIALITÀ DELLE ACQUE - DECISIONE INCIDENTER TANTUM - ESCLUSIONE - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONI RELATIVE ALLA DEMANIALITÀ DELLE ACQUE - DECISIONE INCIDENTER TANTUM - ESCLUSIONE - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE.*
Le questioni relative alla demanialità delle acque, che si presentino come imprescindibile presupposto per decidere la questione principale in una controversia tra privati, non possono essere decise dallo organo giurisdizionale di diritto comune neppure incidenter tantum, ma vanno in ogni caso devolute al tribunale regionale delle acque pubbliche, organo specializzato dell'a.G.o.. Pertanto, ove in una controversia fra privati, relativa alla validità di una servitù di presa di acqua, sorga, in via di Azione o di eccezione, una questione circa la demanialità dell'acqua stessa, il giudice ordinario deve rimettere la cognizione di tale questione, pregiudiziale rispetto alla decisione del merito, al tribunale delle acque. (V 1681/84, mass n 433746; (V 2352/84, mass n 434384; (V 187/80, mass n 403582; (Conf 1759/81, mass n 412440).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)