Sez. 1, Sentenza n. 1681 del 12/03/1984 (Rv. 433746 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - DOMANDA PRINCIPALE E DOMANDA SUBORDINATA APPARTENENTI ALLA COMPETENZA PER MATERIA DI DUE DIVERSI GIUDICI - PROBLEMA DI CONNESSIONE - INSUSSISTENZA - SEPARAZIONE DEI RELATIVI PROCESSI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - DOMANDA PRINCIPALE E DOMANDA SUBORDINATA APPARTENENTI ALLA COMPETENZA PER MATERIA DI DUE DIVERSI GIUDICI - PROBLEMA DI CONNESSIONE - INSUSSISTENZA - SEPARAZIONE DEI RELATIVI PROCESSI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nell'ipotesi che due domande, appartenenti alla Competenza per materia di due diversi giudici (nella specie, tribunale in Sede ordinaria e tribunale regionale delle acque pubbliche), siano proposte l'una in via principale e l'altra solo subordinatamente al rigetto della prima, non sorge tra di esse alcun problema di connessione, né i processi relativi alle due domande debbono essere separati in applicazione del principio che la Competenza per connessione non opera in presenza di due diverse competenze per materia, finché non si renda necessario procedere all'esame della domanda subordinata, in quanto il volontario condizionamento voluto dalla parte esclude di per sè che rispetto alla domanda subordinata possa porsi alcuna questione di Competenza per materia, allorché, accolta dal giudice competente la domanda principale, si verifica l'assorbimento di quella subordinata che, quindi, non viene sottoposta all'esame del giudice. (V 1180/81, mass n 411743).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)