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Sez. 2, Sentenza n. 4196 del 06/05/1987 (Rv. 452949 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE DISTANZE PER LA COSTRUZIONE ESEGUITA DAL TERZO SU UNO DEI FONDI CON PROPRI MATERIALI - AZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'ALTRO FONDO PER LA DEMOLIZIONE O L'ARRETRAMENTO DELL'OPERA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL PROPRIETARIO CONFINANTE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COSTRUTTORE.*
Stato
decisa il 1987-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452949-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE DISTANZE PER LA COSTRUZIONE ESEGUITA DAL TERZO SU UNO DEI FONDI CON PROPRI MATERIALI - AZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'ALTRO FONDO PER LA DEMOLIZIONE O L'ARRETRAMENTO DELL'OPERA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL PROPRIETARIO CONFINANTE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COSTRUTTORE.*

Qualora la distanza legale fra costruzioni su fondi vicini risulti inosservata per il fatto di un terzo, il quale abbia edificato con propri materiali su uno di detti fondi, l'Azione del proprietario dell'altro fondo, rivolta a conseguire la demolizione o lo arretramento dell'opera, è esperibile esclusivamente nei confronti del confinante, in considerazione del carattere reale dell'Azione medesima (qualificabile come "negatoria servitutis"), mentre la legittimazione passiva di detto costruttore deve essere riconosciuta rispetto all'eventuale ulteriore pretesa di risarcimento del danno, alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito. (V 2304/78, mass n 391707; (V 1523/78, mass n 390896; (V 2487/76, mass n 381281; (V 3189/73, mass n 367009).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)