Sez. 6, Sentenza n. 1288 del 28/11/2024 Cc. (dep. 13/01/2025) Rv. 287422-02
COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE | Misure cautelari - Conflitto di competenza - Termine ex art. 27 cod. proc. pen. - Art. 32, comma 3, cod. proc. pen. - Riferibilità - Indicazione.
COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE
In caso di conflitto di competenza, il richiamo all'art. 27 cod. proc. pen. contenuto nell'art. 32, comma 3, cod. proc. pen. deve intendersi come riferito esclusivamente alle sorti della misura cautelare, adottata dal giudice ritenuto incompetente, all'esito della decisione sul conflitto. (Vedi: Sez. U, n. 14 del 1994, Rv. 198217-01; Sez. U, n. 1 del 1996, Rv. 204164-01).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)