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Sez. 6, Sentenza n. 6731 del 16/12/2024 Cc. (dep. 18/02/2025) Rv. 287600-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Termine ex art. 27 cod. proc. pen. - Conflitto di competenza - Rinnovazione della misura - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287600-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

La misura cautelare emessa dal giudice dichiaratosi incompetente e non rinnovata, ex art. 27 cod. proc. pen., dal giudice indicato come competente perde efficacia anche se quest'ultimo abbia sollevato conflitto di competenza, avendo egli l'obbligo di provvedere, in quanto la proposizione del conflitto non determina la sospensione del procedimento né la previsione di cui all'art. 32, comma 3, cod. proc. pen. consente di ritenere che la prima ordinanza cautelare resti efficace fino alla decisione sul conflitto.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 29, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)