Sez. 2, Sentenza n. 22906 del 14/11/2005 (Rv. 585206 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Portata del principio - Necessità di indicare le ragioni del riesame - Sussistenza - Onere di svolgere argomentazioni idonee a contrastare la motivazione - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Rilievo d'ufficio - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Nell'atto d'appello alla parte volitiva, che, indicando i punti e i capi della sentenza impugnata sottoposti a gravame, fissa i limiti della controversia devoluta al giudice della impugnazione, deve sempre accompagnarsi la parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice e svolga, con sufficiente grado di specificità, le ragioni che sorreggono le tesi dell'appellante, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata. La mancanza della parte argomentativa dei motivi rende l'appello inammissibile e tale inammissibilità non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, dovendo quindi essere rilevata di ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)