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Sez. L, Sentenza n. 2460 del 02/02/2011 (Rv. 616052 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Licenziamento per trasferimento aziendale - Nullità - Risarcimento del danno - Presupposto - Costituzione in mora del datore di lavoro - Notificazione del ricorso giudiziario - Equivalenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616052-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di risarcimento del danno subito dal dipendente a seguito di licenziamento per trasferimento aziendale nullo, la notifica del ricorso giudiziario vale a costituire in mora il datore di lavoro ove il bene della vita richiesto sia identificabile nella prosecuzione del rapporto e nella corresponsione delle retribuzioni passate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)