Sez. L, Sentenza n. 12333 del 27/05/2009 (Rv. 608857 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE | Tutela dei diritti consequenziali all'accertamento della perdurante sussistenza del rapporto - Termine decadenziale per la proposizione dell'azione - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze in caso di impossibilità della prestazione per ingiustificato rifiuto del datore di lavoro - Tutela risarcitoria per inadempimento contrattuale - Fondamento - Condizioni - Costituzione in mora del datore di lavoro ex all'art. 1217 cod. civ. - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE
In tema di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il lavoratore cessato dal servizio, per il quale non sussiste l'onere di attivarsi entro il termine di decadenza dettato con esclusivo riferimento alle ipotesi di impugnativa del licenziamento, può far valere, con azione di mero accertamento, i diritti conseguenziali alla perdurante sussistenza del rapporto - di eseguire la prestazione lavorativa, riprendendo il servizio, e di ricevere le prestazioni patrimoniali - e richiedere, in caso di impossibilità della prestazione per ingiustificato rifiuto del datore di lavoro, il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ex art. 1223 cod. civ., costituendo in mora il datore di lavoro, nelle forme di cui all'art. 1217 cod. civ., con la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero mediante intimazione di ricevere la prestazione. (Nella specie. la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale, con motivazione adeguata, aveva identificato la messa in mora, tramite l'offerta da parte del lavoratore della propria prestazione, con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)