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Sez. L, Sentenza n. 23565 del 13/11/2007 (Rv. 600269 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - IN GENERE | Art. 3 legge n. 270 del 1988 - Lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disciplina di prepensionamento - Illegittimità costituzionale della suddetta disposizione - Risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite - Spettanza - Dal licenziamento - Esclusione - Dalla offerta della prestazione lavorativa - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600269-01

TRASPORTI - PUBBLICI - IN GENERE

Con riferimento al lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disposizione legislativa di prepensionamento (art. 3 della legge n. 270 del 1988), successivamente dichiarata incostituzionale (sentenza n. 60 del 1991), il diritto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite non spetta dalla data del licenziamento, difettando il presupposto dell'imputabilità dell'illecito, ma dalla offerta della prestazione lavorativa, nella specie avvenuta con la notifica della domanda giudiziale. (Nella specie, in applicazione dei suddetti principi la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il risarcimento dalla data dell'esonero del servizio e, decidendo nel merito, ha riconosciuto le retribuzioni a titolo di risarcimento a partire dalla notifica della domanda giudiziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)