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Sez. 5, Sentenza n. 16724 del 08/08/2005 (Rv. 585677 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Presupposti - Irregolarità numerose e ripetute - "Gravità" - Sussistenza - Obbligo di motivazione da parte del giudice di merito - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585677-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Ai fini della legittimità del ricorso all'accertamento induttivo in materia di IVA, alla luce del disposto dell'art. 55, secondo comma, numero 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza di violazioni (riguardanti, nella specie, la mancata conservazione delle bolle di accompagnamento, la mancanza di pagine nel registro degli inventari e la omessa redazione dell'inventario delle rimanenze) plurime e ripetute (in quanto riferite a più annualità), che sembrino, pertanto, "ictu oculi" compromettere una trasparente ricostruzione dell'attività commerciale svolta dal contribuente, il giudice del merito è tenuto a spiegare perché la contabilità possa essere considerata, comunque, attendibile, e perché, quindi, le violazioni non siano da considerarsi gravi. Il parametro della "gravità", in tali casi, può infatti essere ricavato soltanto in negativo, nel senso che, normalmente, violazioni numerose e ripetute rendono di per sé inattendibili le scritture contabili, a meno che non si tratti di violazioni di scarso rilievo, configurandosi, quindi la "non gravità" come eccezione, che come tale va dimostrata dal contribuente e deve essere oggetto di motivazione specifica da parte del giudice di merito.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 com. 2 n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)