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Sez. 1, Sentenza n. 1558 del 14/02/1991 (Rv. 470925 - 01)

Tributi erariali indiretti - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Accertamento induttivo | Irregolarità di contabilizzazione marginali e sporadiche - Insufficienza.
Stato
decisa il 1991-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470925-01

Tributi erariali indiretti - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Accertamento induttivo

In tema di IVA, la legittimità del ricorso all'accertamento induttivo, sia nel paradigma dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, sia in quello del successivo art. 55, è subordinata all'esistenza di irregolarità di fatturazione e contabilizzazione o di dati, che siano, comunque, assistite da requisiti di gravità, precisione e concordanza rispetto ai presupposti del tributo. Pertanto, non può procedersi all'accertamento induttivo in presenza di irregolarità di contabilizzazione che siano solo marginali e sporadiche (nella specie, le irregolarità riguardavano i corrispettivi di pochi prodotti, assoggettati alle aliquote del 6 per cento e del 9 per cento, e coprivano un periodo limitato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)