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Sez. 4, Sentenza n. 9680 del 23/06/1983 Ud. (dep. 16/11/1983) Rv. 161234 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE - TACITA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL GENITORE IN NOME E PER CONTO DEL FIGLIO MINORE - MANCATA COMPARIZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO DELLA PERSONA OFFESA DIVENUTA MAGGIORENNE - REVOCA TACITA DELLA COSTITUZIONE EFFETTUATA DAL GENITORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161234-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE - TACITA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL GENITORE IN NOME E PER CONTO DEL FIGLIO MINORE - MANCATA COMPARIZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO DELLA PERSONA OFFESA DIVENUTA MAGGIORENNE - REVOCA TACITA DELLA COSTITUZIONE EFFETTUATA DAL GENITORE - ESCLUSIONE.*

In base alla specifica disciplina normativa della revoca della Costituzione di parte civile di cui all'art. 102 cod. proc. pen. e al più generale principio dell'immanenza della Costituzione della parte civile, la mancata comparizione nel giudizio di appello della persona offesa, divenuta maggiorenne, non equivale a revoca tacita della Costituzione di parte civile compiuta dal genitore legittimamente in nome e per conto del figlio minore. (V mass n 113453; (V mass n 111890).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)