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Sez. 4, Sentenza n. 1119 del 15/04/1969 Ud. (dep. 15/12/1969) Rv. 113453 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - GIUDIZIO DI APPELLO -MANCATO INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - REVOCA - TACITA - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113453-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - GIUDIZIO DI APPELLO -MANCATO INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - REVOCA - TACITA - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*

La parte civile non puo considerarsi legalmente intervenuta nel giudizio di appello qualora non compaia di persona e il difensore presentatosi in sua vece sia sfornito di procura speciale in tale ipotesi, peraltro, resta ferma la Costituzione di parte civile, perche i casi di revoca tacita previsti dall'art 102 cod proc pen si riferiscono esclusivamente al giudizio di primo grado. La parte civile non ha, tuttavia, diritto al rimborso delle spese relative al giudizio di appello. (Conf 111890, anno 1969 100455, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)