Sez. 4, Sentenza n. 688 del 11/03/1969 Ud. (dep. 17/06/1969) Rv. 111890 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI -IN GENERE - PARTE CIVILE NON INTERVENUTA PERSONALMENTE -DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE -RIMBORSO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI -IN GENERE - PARTE CIVILE NON INTERVENUTA PERSONALMENTE -DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE -RIMBORSO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
Quando nel giudizio di appello la parte civile non compaia di persona ed il difensore intervenga senza essere munito di procura speciale, pur restando ferma la Costituzione di parte civile, riferendosi i casi di revoca tacita di cui all'art.102 cod.proc.pen. unicamente al giudizio di primo grado, non puo essere ordinato il rimborso delle spese del giudizio di appello nel quale deve ritenersi che la detta parte sia stata assente. (Conf.100455, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)