Sez. 2, Sentenza n. 19584 del 05/05/2006 Ud. (dep. 07/06/2006) Rv. 233773 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Nuova formulazione dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. - Vizio di motivazione dedotto sulla base di "altri atti del processo specificamente indicati" - Possibilità di effettuare l'indicazione in modi diversi - Sussistenza - Necessità che la Corte non venga comunque costretta ad una lettura totale degli atti - Sussistenza - Inammissibilità, altrimenti, del ricorso - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
La condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, nella nuova formulazione dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. introdotta dall'art. 8 della L. 20 febbraio 2006 n. 46, può essere configurato il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli arte. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)