Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006 Ud. (dep. 23/06/2006) Rv. 234148 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006 - Controllo di legittimità - Configurazione - Carattere unitario e globale - Necessità - Ambito di incidenza - "Esistenza" della motivazione e "resistenza" logica del ragionamento giudiziale.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
Il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 20/02/2006 num. 46 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)