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Sez. 2, Sentenza n. 5950 del 08/11/1976 Ud. (dep. 12/05/1977) Rv. 135839 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - APPLICABILITA AL DELITTO TENTATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135839-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - APPLICABILITA AL DELITTO TENTATO - CONDIZIONI.*

La circostanza attenuante, di cui all'art 62 n 4 cod pen, puo applicarsi al delitto tentato solo quando le modalita del fatto criminoso siano tali da fornire la certezza che, in caso di realizzazione dell'evento, ne derivi un danno patrimoniale di speciale tenuita.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)