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Sez. 2, Sentenza n. 7686 del 09/03/1982 Ud. (dep. 04/08/1982) Rv. 154881 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154881-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. è applicabile al delitto tentato solo quando risulti provato rigorosamente ed univocamente che, se il reato fosse stato portato a compimento, ne sarebbe derivato un danno di speciale tenuità. (fattispecie relativa a diniego dell'attenuante in tentato borseggio, motivato con l'impossibilità di acquisire la certezza che se si fosse realizzato l'evento, il danno sarebbe stato di speciale tenuità, dal momento che il borseggiato può essere privato di tutti i valori che porta addosso. (Conf mass n 131703; (Conf mass n 135839; (Conf mass n 136015; (Conf mass n 136848; (Conf mass n 140244; (Conf mass n 143165; (Conf mass n 144219; (Conf mass n 146527; (Conf mass n 147303; (Conf mass n 149056; (Conf mass n 151711).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)