Sez. U, Sentenza n. 3205 del 28/10/1974 (Rv. 371708 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA - RIMESSA DELLE MERCI AL VETTORE O ALLO SPEDIZIONIERE - EFFETTI - PATTUIZIONE DELLA CLAUSOLA CIF - IRRILEVANZA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA - RIMESSA DELLE MERCI AL VETTORE O ALLO SPEDIZIONIERE - EFFETTI - PATTUIZIONE DELLA CLAUSOLA CIF - IRRILEVANZA.*
In tema di vendita di cose mobili 'da piazza a piazzĂ , l'art 1510, secondo comma cod civ, nel collegare l'adempimento dell'Obbligo della consegna alla rimessa delle merci al vettore o allo spedizioniere, attribuisce a costoro la funzione di ausiliari ex lege del compratore prescindendo da un'effettiva manifestazione di volonta in tal senso da parte di quest'ultimo; e cio anche nel caso di accollo sul venditore, invece che sul compratore, delle spese di trasporto e di Assicurazione (clausola CIF: cost INSURANCE freight). (Conf 682'57; V 538'69, mass n 338686).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)