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Sez. 1, Sentenza n. 6881 del 02/05/1995 Ud. (dep. 14/06/1995) Rv. 201903 - 01

Impugnazioni - Estinzione del reato e decisione agli effetti civili | Condanna dell'imputato al risarcimento di danni ad opera del giudice di primo grado che abbia giudicato sul merito ritenendo erroneamente sussistente un aggravante - Esclusione dell'aggravante da parte del giudice di appello - Conseguente declaratoria di estinzione del reato per amnistia - Conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201903-01

Impugnazioni - Estinzione del reato e decisione agli effetti civili

Nel caso in cui il giudice di primo grado, invece di dichiarare estinto il reato per amnistia, abbia giudicato sul merito, ritenendo erroneamente sussistente un aggravante, ed abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il giudice del gravame che, correggendo l'errore ed eliminando l'aggravante, dichiari estinto il reato, non può decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle statuizioni civili, sia perché tale decisione deve avere come presupposto una pronuncia di condanna sugli effetti civili emessa validamente in primo grado, sia perché gli effetti della sentenza di appello vanno sempre riportati al momento di quella di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)