Sez. 2, Sentenza n. 25425 del 22/05/2007 Ud. (dep. 03/07/2007) Rv. 237151 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA | Stato di detenzione non risultante dagli atti - Decreto di citazione a giudizio - Notificazione alla residenza dichiarata o al domicilio eletto - Consegna a persona convivente - Validità - Ragioni - Conseguenze.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA
La notificazione del decreto di citazione a giudizio nelle mani di persona capace e convivente presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dall'imputato è validamente eseguita, con conseguente legittimità della dichiarazione di contumacia, pur quando il destinatario dell'atto sia detenuto per altra causa e lo stato di detenzione non risulti dagli atti, perchè il temporaneo stato di detenzione non fa venire meno né il legame di convivenza né il dovere di informare l'Autorità procedente sul mutamento di situazione di fatto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)